La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI. La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
La legge prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2014, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: