Si rende noto che, visti gli art. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n.223, a partire dalla data odierna fino al 20 aprile sono depositati nell’Ufficio Elettorale comunale:
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.
Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti dall’Ufficiale elettorale, nonché contro la decisione di cui sopra e contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione elettorale circondariale, non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopraccitato.